Legge Non_Fiscale

Legge 440/1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.

Pubblicato: 19/08/1980 In vigore dal: 08/08/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1980, n. 440

Testo normativo

LEGGE n. 440/1980 # LEGGE 8 agosto 1980, n. 440 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314 , recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia, con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - L' articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585 , è sostituito dal seguente: "Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti. Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti""; All'articolo 5, nel primo comma: le cifre: "950" e "330", sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "954" e "334"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980 PERTINI COSSIGA - FOSCHI - LA MALFA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO

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