Legge

Legge 450/1987

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Pubblicato: 03/11/1987 In vigore dal: 29/10/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 29 ottobre 1987, n. 450

Testo normativo

LEGGE n. 450/1987 # LEGGE 29 ottobre 1987, n. 450 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 , recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, le parole: "Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1988,"; al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fino al termine indicato al comma 1,"; al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio dello stesso anno."; al comma 4, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e sono". All'articolo 2: al comma 1, sono soppresse le parole: "In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 1, comma 1,"; al comma 4, le parole da: "notifica al comune interessato" fino a: "la propria decisione," sono sostituite dalle seguenti: "notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 giorni,". L'articolo 4 è soppresso. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277 . 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 23 novembre 1987.

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