Legge Procedimenti

Legge 46/1980

Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Pubblicato: 07/03/1980 In vigore dal: 28/02/1980 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di liquidazione a stralcio delle quote inesigibili secondo la Legge 46/1980 e quali sono i limiti di applicazione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 46/1980 disciplina la liquidazione semplificata (a stralcio) delle quote tributarie iscritte nei ruoli delle imposte dirette fino al 1974 che risultano inesigibili. Questa procedura si applica alle domande di rimborso presentate tempestivamente entro il 31 dicembre 1975, per importi non superiori a 5 milioni di lire, a condizione che gli esattori abbiano completato gli adempimenti loro competenti. La normativa rappresenta un meccanismo straordinario per risolvere crediti tributari ormai irrecuperabili, evitando i lunghi procedimenti ordinari.

La liquidazione viene effettuata dall'intendente di finanza mediante decreto, applicando una percentuale di esclusione dal rimborso calcolata sulla base delle quote storicamente non rimborsate nel quinquennio 1969-1973 (o 1964-1968 in mancanza di dati). Questo significa che non tutti gli importi richiesti vengono rimborsati, ma una quota viene trattenuta secondo criteri statistici storici. L'esattore ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze entro 30 giorni dalla notifica del decreto o di chiedere che la liquidazione avvenga secondo le procedure ordinarie.

Sono esclusi dal limite dei 5 milioni le quote iscritte in ruoli per i quali sia intervenuta decadenza dalla procedura privilegiata o sia maturata la prescrizione. Le domande devono essere presentate alle intendenze di finanza entro due mesi dalla pubblicazione della legge, pena la decadenza del diritto.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 febbraio 1980, n. 46

Testo normativo

LEGGE n. 46/1980 # LEGGE 28 febbraio 1980, n. 46 ## Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio. La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote, non superiori a lire 5 milioni, comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza. Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Il limite di importo di lire 5 milioni non si applica alle quote iscritte in: ruoli per la cui riscossione è intervenuta decadenza dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la prescrizione. La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-73 per la medesima esattoria. Mancando la possibilità di far riferimento al quinquennio 1969-73, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968. Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette. Il decreto dell'intendente di finanza è notificato all'esattore, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.

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La Legge 46/1980 riguarda la liquidazione a stralcio di quote inesigibili, la procedura di rimborso tributario e la concessione di tolleranza agli agenti della riscossione. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a ruoli tributari prescritti, decadenza della procedura privilegiata, inesigibilità delle imposte dirette e rimborsi straordinari di crediti tributari ormai irrecuperabili.

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