Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, che modifica l'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, relativa alle tasse di ancoraggio. (031U0466)
Cosa prevedeva la Legge 466/1931 in materia di tasse di ancoraggio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 466/1931 era un provvedimento di conversione in legge di un decreto-legge del 1930 che modificava la disciplina delle tasse di ancoraggio, precedentemente regolata dalla legge del 1896 n. 318. Le tasse di ancoraggio erano tributi dovuti per l'utilizzo dei porti e delle strutture portuali da parte delle navi e delle imbarcazioni che vi sostava. Questo provvedimento rappresentava un aggiornamento della normativa fiscale portuale, adattando le disposizioni alle esigenze amministrative dell'epoca. La legge riguardava principalmente gli armatori, i proprietari di navi e gli operatori portuali che dovevano versare queste imposte per l'accesso e la permanenza nei porti italiani. Tuttavia, è importante sottolineare che questo provvedimento è stato completamente abrogato dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito dalla Legge 18 febbraio 2009, n. 9), pertanto non ha più alcuna rilevanza normativa attuale.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 aprile 1931, n. 466
Testo normativo
LEGGE n. 466/1931
# LEGGE 17 aprile 1931, n. 466
## Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636,
che modifica l'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, relativa
alle tasse di ancoraggio. (031U0466)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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La Legge 466/1931 disciplinava le tasse di ancoraggio e i tributi portuali secondo la normativa fiscale italiana del periodo fascista. Armatori, società di navigazione e operatori portuali erano soggetti a questa imposizione sulla base della stazza e della permanenza in porto. Sebbene storicamente rilevante per la fiscalità marittima, questa norma è stata completamente abrogata dalle riforme tributarie del 2008-2009.
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