Legge Non_Fiscale

Legge 47/1968

Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Pubblicato: 16/02/1968 In vigore dal: 30/01/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 30 gennaio 1968, n. 47

Testo normativo

LEGGE n. 47/1968 # LEGGE 30 gennaio 1968, n. 47 ## Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 , è sostituito dal seguente: "L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed è determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime. I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere dal 1 gennaio 1967; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione. Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi".

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