Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle
agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia
colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di
Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti
degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12
della legge 22 luglio 1966, n. 614.
Quali agevolazioni fiscali prevede la Legge 47/1982 per le imprese danneggiate dal terremoto del Friuli-Venezia Giulia del 1976?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 47/1982 estende e rafforza le agevolazioni fiscali per le zone colpite dal terremoto del Friuli-Venezia Giulia del 6 maggio 1976, i territori della provincia di Trieste e le zone depresse del centro-nord. Per i fabbricati danneggiati, distrutti o inagibili, i redditi sono esclusi dall'ILOR e non concorrono al reddito imponibile IRPEF e IRPEG fino alla ricostruzione e ripristino dell'agibilità, a condizione che il contribuente allega un certificato comunale attestante il danno. Non è previsto rimborso delle imposte già pagate. Per le imprese artigiane, industriali, manifatturiere, estrattive, edili e alberghiere ricostruite per oltre il 50% del valore degli impianti fissi originari, la legge le equipara a nuove imprese secondo l'articolo 8 della legge 614/1966, garantendo l'esenzione decennale dall'ILOR. Questa qualificazione come "nuova impresa" consente di accedere ai benefici previsti dalla normativa sugli investimenti in impianti fissi, con limiti specifici elevati rispetto alla disciplina ordinaria. La norma rappresenta un intervento straordinario di politica fiscale per favorire la ricostruzione economica delle aree terremotate.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 febbraio 1982, n. 47
Testo normativo
LEGGE n. 47/1982
# LEGGE 23 febbraio 1982, n. 47
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle
agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia
colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di
Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti
degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12
della legge 22 luglio 1966, n. 614.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , concernente: "Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 ", con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "; dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1 gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilità, purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate"; dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni indicati a norma dell' articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , ed a norma dell' articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che siano state ricostruite o totalmente o parzialmente in misura superiore al cinquanta per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell' articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , purchè gli investimenti non superino il limite previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In relazione a detto limite, le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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La Legge 47/1982 disciplina agevolazioni fiscali per zone terremotate, esclusione dal reddito imponibile, ILOR, IRPEF, IRPEG e qualificazione di nuova impresa secondo la legge 614/1966. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per gestire deduzioni, esenzioni decennali e limiti di investimento in impianti fissi per imprese ricostruite in aree danneggiate da eventi sismici.
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