Legge
Non_Fiscale
Legge 474/1982
Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi gia' degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 luglio 1982, n. 474
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 474/1982
# DECRETO-LEGGE 27 luglio 1982, n. 474
## Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli
affari contenziosi gia' degli enti mutualistici soppressi assunti
dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30
aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27
giugno 1981, n. 331.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386 , che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con la quale è stato istituito il Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981; Visto l' articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 ; Visto il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109 , convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275 ; Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271 ; Ritenuta la necessità e l'urgenza - al fine di sopperire alle gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse all'assunzione del personale da destinare agli incombenti collegati all'assunzione del contenzioso degli enti soppressi - di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 La sospensione dei termini sostanziali e processuali, di cui al penultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , disposta fino al 31 luglio 1982 dall' articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109 , convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275 , è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.
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