Legge
Non_Fiscale
Legge 476/1964
Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno.
Riferimento normativo
LEGGE 13 giugno 1964, n. 476
Testo normativo
LEGGE n. 476/1964
# LEGGE 13 giugno 1964, n. 476
## Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043,
relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago
Trasimeno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043 , è sostituito dal seguente: "L'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da licenze o concessioni nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i canoni per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di affitto di immobili, sono ceduti al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno. La cessione comporta la corresponsione di un canone annuo pari a un terzo degli utili netti annuali del Consorzio. Con atto approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo statuto del Consorzio dovrà essere modificato per comprendere nella rappresentanza consorziale: 1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 2) un rappresentante del Ministero delle finanze; 3) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; 4) i sindaci di ciascuno dei Comuni circumlacuali (Castiglion del Lago, Magione, Panicale, Passignano e Tuoro); 5) il direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e piscicultura di Monte del Lago; 6) il presidente del Consorzio per la bonifica del lago Trasimeno; 7) undici rappresentanti nominati dall'assemblea generale del Consorzio tra i pescatori esercenti con regolare licenza e i concessionari di posti di pesca. Dietro richiesta del Consorzio avanzata con almeno due mesi di anticipo i Ministeri e l'Amministrazione provinciale interessati provvederanno alla designazione dei funzionari loro rappresentanti per la durata di un triennio. Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo della sua attività nell'ambito dei compiti statutari, osservando i criteri che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
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