Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972).
LEGGE n. 477/1975
# LEGGE 7 giugno 1975, n. 477
## Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra
l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio
1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila,
25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita
(Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31
dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24
novembre 1972).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: a) Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24 maggio 1967); b) Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note. (Abidjan, 19 febbraio 1968); c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969); d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970); e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971); f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971); g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972); h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).
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