Legge 479/1907
Che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e quello sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi tecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori, agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'istituto geografico militare. (007U0479)
Riferimento normativo
LEGGE 14 luglio 1907, n. 479
Testo normativo
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