Legge
Non_Fiscale
Legge 479/1968
Provvidenze a favore della pesca marittima.
Riferimento normativo
LEGGE 28 marzo 1968, n. 479
Testo normativo
LEGGE n. 479/1968
# LEGGE 28 marzo 1968, n. 479
## Provvidenze a favore della pesca marittima.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi è accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " L'entità massima del contributo, prevista dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , nella misura del 40 per cento della spesa documentata, è ridotta al 30 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il predetto limite è elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro."
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