Quali sono i limiti e le modalità di intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole secondo la legge 487/1980?
Spiegato da FiscoAI
La legge 487/1980 rappresenta un'estensione delle competenze della Cassa per la formazione della proprietà contadina, un ente storico italiano dedicato al sostegno della piccola proprietà agricola. Tradizionalmente, la Cassa operava interventi a favore di singoli coltivatori diretti; questa legge autorizza la Cassa a estendere i propri interventi anche alle cooperative di lavoratori della terra, riconoscendo l'importanza del modello cooperativistico nell'agricoltura. Gli interventi a favore delle cooperative agricole sono però sottoposti a un limite quantitativo preciso: non possono superare il 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali della Cassa. Questo significa che la maggior parte delle risorse rimane destinata ai singoli agricoltori, mentre una quota minoritaria può essere utilizzata per supportare le forme associative. Gli interventi devono seguire i criteri stabiliti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, che rappresenta la normativa quadro di riferimento per le modalità operative della Cassa. Per commercialisti e consulenti aziendali, questa norma è rilevante nel valutare le opportunità di finanziamento agevolato per cooperative agricole e nel pianificare strategie di sviluppo per strutture associative nel settore primario.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 23 luglio 1980, n. 487
Testo normativo
LEGGE n. 487/1980
# LEGGE 23 luglio 1980, n. 487
## Interventi della Cassa per la formazione della proprieta' contadina a
favore delle cooperative agricole.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico La Cassa per la formazione della proprietà contadina può operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra, sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali, secondo i criteri stabiliti dall' articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - MARCORA - FOSCHI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 487/1980 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La legge 487/1980 disciplina gli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina, un istituto di credito agevolato per il settore agricolo, con particolare riferimento a cooperative agricole, lavoratori della terra e finanziamenti agevolati. Consulenti e commercialisti la consultano per questioni relative a agevolazioni creditizie, forme associative agricole, limiti di utilizzo delle risorse pubbliche e criteri di accesso ai finanziamenti secondo la legge 817/1971.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.