Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze.
Quali agevolazioni fiscali e proroghe prevede la Legge 488/1949 per l'attuazione del piano regolatore della zona di Santa Maria Novella a Firenze?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 488/1949 riguarda specificamente l'ampliamento e la riqualificazione urbanistica della zona adiacente alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. La norma prolunga fino al 15 aprile 1952 il termine per realizzare il piano regolatore particolareggiato edilizio, originariamente previsto dal Regio Decreto-Legge del 1934. La legge mantiene in vigore due agevolazioni fiscali principali: la registrazione a tassa fissa degli atti immobiliari relativi al progetto e l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati (sia nazionale che comunale e provinciale) per le costruzioni realizzate. Aspetto rilevante è che l'esenzione venticinquennale decorre dal 10 novembre 1939 anche per gli edifici completati entro la nuova scadenza del 1952, garantendo così continuità negli incentivi per gli investitori immobiliari.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 luglio 1949, n. 488
Testo normativo
LEGGE n. 488/1949
# LEGGE 29 luglio 1949, n. 488
## Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del
piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della
zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella
in Firenze.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 1952 il termine assegnato, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, col regia decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168 , e già prorogato con le leggi 23 novembre 1939, n. 1950 e 25 marzo 1943, n. 292 . È altresì prorogato sino al 15 aprile 1952 il beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 . Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate entro il 15 aprile 1952, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - GRASSI - VANONI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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La Legge 488/1949 disciplina agevolazioni fiscali immobiliari, esenzione dall'imposta sui fabbricati e registrazione a tassa fissa per operazioni urbanistiche di rilevanza pubblica. Commercialisti e professionisti del settore immobiliare la consultano per comprendere i benefici tributari su costruzioni in zone di interesse strategico, le modalità di calcolo dell'esenzione venticinquennale e la tassazione degli atti di trasferimento immobiliare.
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