Legge
Non_Fiscale
Legge 489/1951
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
Riferimento normativo
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
Testo normativo
LEGGE n. 489/1951
# LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
## Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo: Indennità Lire grado 1°........................................| grado 2°........................................ > 6000 grado 3°........................................| grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello Stato......................................... 5000 grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello| Stato.........................................| grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie dello > 4200 Stato.........................................| grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello| Stato.........................................| grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie dello > 3700 Stato.........................................| grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello| Stato.........................................| grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie| dello Stato................................... > 2800 grado 11° o 9° del personale delle Ferrovie| dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e| 2ª categoria..................................| grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferro- vie dello Stato e personale non di ruolo di 30 categoria..................................... 2400 Commessi capi, primi commessi, commessi capi agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella B, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati........................ 2300 Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti del- l'Amministrazione delle poste e telegrafi non- che commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 1° luglio 1941, n. 943 , del- l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.... 2000 Marescialli delle Forze armate e gradi corri- spondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato....................... 2500 Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aero- nautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato....................... 2200 Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Eser- cito e gradi corrispondenti della Marina, della Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.......... 1800 Per le missioni o trasferte effettuate in località distanti non più di 15 chilometri e più di 8 chilometri, gli importi sopradetti son ridotti di un quinto. Il trattamento previsto dal primo comma 6 ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località. Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località, quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni. Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 OTTOBRE 1957, N. 980 )) .
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