Quali sono gli interventi programmati e le risorse finanziarie stanziate dal Decreto-Legge 489/1996 per il settore agricolo nell'anno 1996?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 489/1996 autorizza una spesa complessiva di 517 miliardi di lire a completamento dello stanziamento di 1.130 miliardi già previsto per il settore agricolo e forestale nel 1996. Questa norma si applica agli interventi pubblici nel settore agricolo e riguarda il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano. Le risorse sono destinate a tre categorie principali: 282,050 miliardi per programmi di rilevanza nazionale, 147 miliardi per programmi interregionali, e 87,950 miliardi per la copertura delle rate di mutui di miglioramento fondiario già contratti dalle regioni. Il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha il compito di assegnare le somme entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro deve presentare una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi realizzati.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 489
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 489/1996
# DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 489
## Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilità di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine di non interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall' articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi. 2. La somma di cui al comma 1 è destinata: a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491 ; b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali; c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 . 3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491 , di seguito denominato "Comitato permanente". 4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549 . 5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonchè con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.
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Il Decreto-Legge 489/1996 è il riferimento normativo per gli stanziamenti di bilancio nel settore agricolo e forestale, affrontando tematiche di programmazione economica, finanziamento pubblico e razionalizzazione della finanza pubblica secondo la legge 549/1995. Consulenti agricoli e amministratori regionali lo consultano per comprendere l'allocazione delle risorse, i mutui di miglioramento fondiario e gli obblighi di rendicontazione verso il CIPE e il Parlamento.
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