Legge Non_Fiscale

Legge 491/1977

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali.

Pubblicato: 10/08/1977 In vigore dal: 26/07/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 26 luglio 1977, n. 491

Testo normativo

LEGGE n. 491/1977 # LEGGE 26 luglio 1977, n. 491 ## Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859 , che ha modificato l' articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96 . È abrogato l' articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96 . ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MARCORA - OSSOLA - STAMMATI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 novembre 1982, n. 896 ha disposto che "Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell' articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".

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