Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti.
Quali benefici tributari riconosce la Legge 497/1951 alle Casse speciali di previdenza per i pubblici trasporti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 497/1951 estende alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie di cui gode l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in base all'articolo 124 del Regio Decreto-Legge 1935, n. 1827. Si tratta di una norma di equiparazione che assimila il trattamento fiscale di questi enti previdenziali a quello dell'INPS, riconoscendo loro le medesime agevolazioni. La disposizione riguarda specificamente le Casse che gestiscono la previdenza dei lavoratori dei trasporti pubblici, garantendo loro parità di trattamento rispetto all'ente nazionale. In pratica, ciò significa che queste Casse beneficiano di esenzioni e privilegi tributari che riducono il loro carico fiscale, facilitando la gestione della previdenza complementare per il settore dei trasporti pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 maggio 1951, n. 497
Testo normativo
LEGGE n. 497/1951
# LEGGE 4 maggio 1951, n. 497
## Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse
all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'art.
124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse
speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici
trasporti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell' art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - VANONI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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La Legge 497/1951 è il riferimento normativo per comprendere le esenzioni tributarie riconosciute alle Casse speciali di previdenza, in particolare per quanto riguarda i privilegi fiscali, l'equiparazione all'INPS e il trattamento agevolato degli enti previdenziali. Consulenti fiscali e commercialisti la consultano per verificare le agevolazioni applicabili alle gestioni previdenziali complementari e alle esenzioni da imposte dirette e indirette.
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