Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie.
Quali agevolazioni prevede la Legge 497/1956 per gli olivicoltori danneggiati da calamità atmosferiche e infestazioni parassitarie?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 497/1956 introduce misure di sostegno economico rivolte agli olivicoltori delle regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Lucania, Puglia, Calabria e Sicilia) che hanno subito danni significativi durante la campagna olivicola 1954-55 a causa di avversità atmosferiche eccezionali e infestazioni parassitarie straordinarie. L'agevolazione principale consiste nella riduzione dei canoni di affitto agricolo nella misura dal 20 al 30 per cento, applicabile ai contratti di locazione relativi alla parte di produzione olearia, indipendentemente dalla durata del contratto stesso. La percentuale di riduzione viene determinata dalla Commissione tecnica provinciale per ciascuna zona agricola, sulla base dell'effettivo impatto delle calamità sulla produzione locale. La norma si applica anche ai contratti di utilizzazione stagionale delle olive stipulati con coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955, garantendo così una protezione più ampia ai produttori colpiti. È importante sottolineare che la riduzione prevista dalla legge non esclude il diritto dell'affittuario di richiedere riduzioni ancora maggiori secondo quanto stabilito dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile, che disciplinano i casi di perdita della cosa locata per causa di forza maggiore.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 maggio 1956, n. 497
Testo normativo
LEGGE n. 497/1956
# LEGGE 16 maggio 1956, n. 497
## Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise,
della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della
Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche e
dalle infestazioni parassitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell' art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1940 , i canoni di affitto anche se relativi a contratti stipulati per un solo anno, riferiti all'annata agraria 1954-55 per la parte convenuta in olive, in olio di oliva o con riferimento ai loro prezzi, sono ridotti di una percentuale dal 20 al 30 per cento, determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola sulla base dell'incidenza nella produzione olearia delle particolari avversità atmosferiche e delle straordinarie infestazioni parassitarie. La riduzione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti di utilizzazione stagionale delle olive, stipulati con coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955, relativi alla medesima campagna olivicola. È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista, dagli articoli 1635 , 1636 del Codice civile .
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La Legge 497/1956 rappresenta un intervento straordinario di sostegno agricolo focalizzato su canoni di affitto, calamità naturali e infestazioni parassitarie nel settore olivicolo meridionale. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a riduzioni contrattuali, diritti dell'affittuario, forza maggiore e applicazione delle norme civilistiche sulla locazione di fondi rustici in caso di sinistri agricoli.
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