Legge
Non_Fiscale
Legge 50/1983
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.
Riferimento normativo
LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50
Testo normativo
LEGGE n. 50/1983
# LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50
## Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
riguardante l'Istituto per il credito sportivo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , è sostituito dal seguente: "Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto è costituito: a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore; Banca nazionale del lavoro, ente fondatore; Cassa depositi e prestiti; Consorzio di credito per le opere pubbliche; Istituto nazionale delle assicurazioni; Monte dei Paschi di Siena; Istituto bancario S. Paolo di Torino; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banco di Sardegna; b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI; c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13; d) da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell' articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall' articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50 , è ridotta al 2 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 50/1983 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1983
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Castelvetrano.
Decreto del Presidente della Repubblica 1297
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in S. Elpidio a Mare.
Decreto del Presidente della Repubblica 1298
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Savigliano.
Decreto del Presidente della Repubblica 1295
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Chiaravalle.
Decreto del Presidente della Repubblica 1296
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Omeg…
Decreto del Presidente della Repubblica 1299