Legge Non_Fiscale

Legge 51/1976

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

Pubblicato: 20/03/1976 In vigore dal: 06/03/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 6 marzo 1976, n. 51

Testo normativo

LEGGE n. 51/1976 # LEGGE 6 marzo 1976, n. 51 ## Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sono sostituiti come segue: "Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate; imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti; natante da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti, come specificato nell'articolo 13 della presente legge. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadri delle vele di normale navigazione (escluse le vele di strallo e lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli è superiore a 2". L'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , è sostituito come segue: "Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione".

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