Legge Non_Fiscale

Legge 513/1977

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.

Pubblicato: 17/08/1977 In vigore dal: 08/08/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

Testo normativo

LEGGE n. 513/1977 # LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 ## Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13 , iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978. I fondi destinati ai finanziamenti già disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. (1) ((2)) I contributi previsti dall' articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 , sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento già disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , così come convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 febbraio 1978, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, è prorogato al 30 settembre 1978. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 513/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1977

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Siracusa. Decreto del Presidente della Repubblica 1273 Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Matera. Decreto del Presidente della Repubblica 1274 Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Roma (XVI… Decreto del Presidente della Repubblica 1272 Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla leg… Decreto del Presidente della Repubblica 1271 Raggruppamento delle materie relative agli indirizzi specializzati per ragioniere perito … Decreto del Presidente della Repubblica 1270