Legge Agevolazioni

Legge 515/1959

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

Pubblicato: 27/07/1959 In vigore dal: 14/07/1959 Documento ufficiale

Fino a quando è prorogata l'esenzione dall'imposta di bollo per le assicurazioni sociali obbligatorie e gli assegni familiari secondo la Legge 515/1959?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 515/1959 prolunga l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per i documenti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie e agli assegni familiari fino al 31 dicembre 1963. Questa esenzione era stata originariamente introdotta dalla Legge 165/1956 e la presente normativa ne estende semplicemente la validità. La disposizione ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 1959, garantendo continuità nella tassazione agevolata per tutto il periodo indicato. Per le aziende e gli enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e trattamenti di assegni familiari, questa norma rappresenta un beneficio fiscale significativo, eliminando i costi legati all'imposta di bollo su contratti, polizze e documenti amministrativi correlati.

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Riferimento normativo

LEGGE 14 luglio 1959, n. 515

Testo normativo

LEGGE n. 515/1959 # LEGGE 14 luglio 1959, n. 515 ## Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Con effetto dal 1 gennaio 1959, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dall' articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165 , è prorogato al 31 dicembre 1963. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 515/1959 disciplina l'esenzione dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari, istituti fondamentali della previdenza sociale italiana. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando calcolano la tassazione su documenti relativi a contributi previdenziali, polizze assicurative obbligatorie e prestazioni familiari, verificando l'applicabilità delle agevolazioni fiscali nel periodo di validità della proroga.

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