Legge Non_Fiscale

Legge 516/1977

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, ne' altra attivita' retribuita.

Pubblicato: 18/08/1977 In vigore dal: 04/08/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 4 agosto 1977, n. 516

Testo normativo

LEGGE n. 516/1977 # LEGGE 4 agosto 1977, n. 516 ## Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, ne' altra attivita' retribuita. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , in servizio al 30 giugno 1976, remunerati ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99 , che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata: a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse; b) non esercitino, nè abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, nè altra attività retribuita; sono estesi i benefici tutti previsti dall' articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217 , con decorrenza dal 10 luglio 1976. I predetti magistrati onorari conservano tale status e l'incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato. Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.

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