Legge
Non_Fiscale
Legge 516/1994
Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 516
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 516/1994
# DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 516
## Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento
delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche'
ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunità europea, nonchè di emanare disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle società controllate interamente dallo stesso nonchè del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. )) 2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contemplate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.
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