Legge

Legge 527/1985

Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici.

Pubblicato: 12/10/1985 In vigore dal: 03/10/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 3 ottobre 1985, n. 527

Testo normativo

LEGGE n. 527/1985 # LEGGE 3 ottobre 1985, n. 527 ## Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138 , è sostituito dal seguente: "È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare: a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere; d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione". NOTE Note agli articoli 1 e 2: - IL testo dell' art. 1 della legge n. 138/1974 (Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana) come modificato dalla presente legge, è il seguente: "È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare: a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere; d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione. È altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari. È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilità istantanea" e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purchè il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. È vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti". - Rispetto al testo precedente dell'art. 1, la presente legge, oltre ad aggiungere il terzo comma, ha modificato il primo comma, soggiungendo la lettera d).

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