Legge Contributi

Legge 527/1993

Modalita' relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

Pubblicato: 21/12/1993 In vigore dal: 20/12/1993 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1993, n. 527

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 527/1993 # DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1993, n. 527 ## Modalita' relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 luglio 1993, n. 219 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti le modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186 , convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219 , il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, devono corrispondere, senza il pagamento degli interessi, le somme dovute e non versate per effetto del differimento stesso, decorrente dalle date sopra indicate, secondo le modalità e le scadenze sotto elencate: a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni rela- tive alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo di differimento, devono essere comprese nella dichiarazione relativa all'anno 1993 e l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa deve essere corrisposta in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994; b) i versamenti delle imposte sui redditi relativi alla dichiarazione per il periodo di imposta 1992, devono essere effettuati in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 settembre 1994. Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994; c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale è stato disposto il differimento devono essere ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti: 1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra il 1 ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di maggio e giugno 1993; tra il 1 ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1 ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1 ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993; 2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1 ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nel mese di giugno 1993; tra il 1 ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1 ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1 ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993; d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non corrisposti, anche in materia di tributi locali, per effetto del differimento disposto con il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186 , convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219 , deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994, mediante pagamento dilazionato in sei rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Il recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo non disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 1994; e) il versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire trecento milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, ((al capitolo 6856)) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell' accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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