Legge

Legge 528/1984

Misure urgenti in materia sanitaria.

Pubblicato: 01/09/1984 In vigore dal: 29/08/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 528

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 528/1984 # DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 528 ## Misure urgenti in materia sanitaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure in materia sanitaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , qualora gli impegni per spese correnti di competenza dell'esercizio finanziario 1984 delle singole unità sanitarie locali non superino il limite di cui al successivo comma 2. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare ((le unità sanitarie locali e)) gli enti che nel rispettivo territorio esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'anno 1984 entro il limite complessivo della spesa sanitaria di natura corrente impegnata nell'ambito regionale o provinciale per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del 10 per cento. (( 2-bis. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che non trova copertura nelle assegnazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, gli enti medesimi provvedono mediante operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui allo articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in deroga alle disposizioni vigenti l'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno 1986. 2-ter. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al precedente comma; essa deve comunicare all'ente interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo le modalità determinate ai sensi del precedente comma. 2-quater. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante corrispondente riduzione di apposito stanziamento da iscrivere, per detto anno finanziario, nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli esercizi successivi a carico del capitolo concernente la dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente)) 3. A tal fine, entro il ((30 ottobre)) 1984, gli enti di cui al precedente comma 2 devono comunicare alla propria regione o provincia autonoma, sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, l'ammontare complessivo della spesa di parte corrente impegnata per la gestione di competenza relativa al 1983 mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi amministrativi; copia della dichiarazione deve essere trasmessa ai Ministeri della sanità e del tesoro.

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