Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonche' d'imposta locale sui redditi.
Quali agevolazioni fiscali vengono prorogate dalla Legge 53/1979 e fino a quando?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 53/1979 converte in legge il decreto-legge 816/1978, prorogando i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali che altrimenti sarebbero decadute. In particolare, la norma estende al 31 dicembre 1979 le agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie, originariamente previste fino al 31 dicembre 1978. Per il settore dell'edilizia residenziale pubblica, i termini vengono ulteriormente prorogati: le agevolazioni sull'IVA che scadevano al 31 dicembre 1978 e 1979 vengono spostate rispettivamente al 31 dicembre 1979 e 1980. La norma riguarda principalmente imprese e soggetti operanti nel settore immobiliare e dell'edilizia, nonché coloro che beneficiano di agevolazioni IVA nel settore residenziale pubblico. Un aspetto rilevante per i commercialisti è che la legge mantiene ferme le agevolazioni IVA vigenti per il restante settore dell'edilizia fino all'entrata in vigore del DPR 24/1979, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori, garantendo una continuità normativa durante il periodo di transizione.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 febbraio 1979, n. 53
Testo normativo
LEGGE n. 53/1979
# LEGGE 19 febbraio 1979, n. 53
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di
alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore
aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonche' d'imposta
locale sui redditi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816 , recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893 , convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20 , è prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893 , convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20 , sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.
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La Legge 53/1979 disciplina la proroga delle agevolazioni fiscali in materia di IVA, imposte di registro e ipotecarie, interessando principalmente il settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per verificare i termini di applicazione delle agevolazioni edilizie, la continuità dei benefici fiscali e gli adempimenti relativi alle imposte indirette nel comparto costruzioni.
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