Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo Stato e la SEA relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano.
Qual è il trattamento tributario della convenzione stipulata tra lo Stato e la SEA per il sistema aeroportuale di Milano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 533/1966 disciplina il regime fiscale della convenzione sottoscritta il 7 maggio 1962 tra il Ministero della Difesa, il Ministero delle Finanze, il Ministero del Tesoro e la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA, avente sede a Milano. Questa convenzione riguarda l'istituzione e la gestione del sistema aeroportuale milanese, nonché gli atti necessari per l'esecuzione delle opere programmate. La norma stabilisce che la convenzione e tutti gli atti aggiuntivi collegati sono soggetti esclusivamente alla tassa fissa di registro nella misura di 2.000 lire, rappresentando un regime tributario agevolato rispetto alla tassazione ordinaria. Un aspetto rilevante è che non è previsto il rimborso dei tributi eventualmente già versati prima dell'entrata in vigore della legge, il che significa che eventuali imposte precedentemente pagate rimangono acquisite all'erario. Questa disposizione rappresenta un intervento legislativo specifico volto a incentivare lo sviluppo infrastrutturale aeroportuale mediante una riduzione della pressione fiscale sulla convenzione e sugli atti esecutivi correlati.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 giugno 1966, n. 533
Testo normativo
LEGGE n. 533/1966
# LEGGE 20 giugno 1966, n. 533
## Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo
Stato e la SEA relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al
sistema aeroportuale di Milano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico La convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Amministrazione dello Stato e la Società per azioni Esercizi aeroportuali SEA, riguardante il sistema aeroportuale di Milano, stipulata in data 7 maggio 1962 fra il Ministero della difesa, il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro e la Società per azioni Esercizi aeroportuali SEA con sede in Milano, avente per oggetto l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano, nonchè gli atti aggiuntivi occorrenti per la esecuzione delle opere programmate, sono soggetti alla tassa fissa di registro nella misura di lire 2.000. Non si fa luogo al rimborso dei tributi eventualmente già corrisposti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1966 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 533/1966 è il riferimento normativo per il trattamento tributario della convenzione SEA-Stato relativa agli aeroporti di Milano, disciplinando l'applicazione della tassa fissa di registro e l'esenzione da altre imposte. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per questioni riguardanti agevolazioni fiscali su convenzioni pubbliche, tassa di registro, e rapporti tra amministrazione dello Stato e società di gestione infrastrutturale.
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