Legge Agevolazioni

Legge 546/1983

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamita', dell'agricoltura e dell'industria.

Pubblicato: 12/10/1983 In vigore dal: 11/10/1983 Documento ufficiale

Quali sono le principali misure di sostegno previste dalla Legge 546/1983 per l'agricoltura, l'industria e le calamità naturali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 546/1983 è un provvedimento di conversione di un decreto-legge d'urgenza emanato nell'agosto 1983 per affrontare situazioni critiche derivanti da calamità naturali (in particolare alluvioni del novembre 1982), problemi del settore agricolo e difficoltà industriali. Il provvedimento si applica a livello nazionale, con particolare attenzione alle aree colpite da eventi alluvionali nei bacini dei fiumi Taro e Panaro, e alle regioni meridionali. In pratica, la legge stanzia complessivamente oltre 480 miliardi di lire distribuite su tre anni (1983-1985) per finanziare interventi di ripristino delle opere idrauliche, sostegno alle aziende agricole in difficoltà (con particolare focus sul settore bieticolo-saccarifero), e misure di sostegno industriale. Per le aziende agricole, prevede la sospensione dei versamenti contributivi con possibilità di recupero dilazionato, l'estensione di termini per il pagamento dei contributi e facilitazioni procedurali per l'attestazione dei danni subiti. Aspetto rilevante per commercialisti e aziende è la possibilità di sostituire attestazioni ufficiali di danno con dichiarazioni di responsabilità autenticate, nonché il differimento dei termini di versamento fino al gennaio 1984 senza penalità.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 11 ottobre 1983, n. 546

Testo normativo

LEGGE n. 546/1983 # LEGGE 11 ottobre 1983, n. 546 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamita', dell'agricoltura e dell'industria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 , recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: dopo il comma (3), sono inseriti i seguenti: "(3.1) È disposto uno stanziamento di lire 15 miliardi a favore del Magistrato del Po per provvedere alle emergenze ed al ripristino urgente delle opere idrauliche di competenza, distrutte dagli eventi alluvionali del novembre 1982 nei bacini idrografici dei fiumi Taro e Panaro. Tale stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1983. (3.2) Limitatamente agli interventi previsti nel presente articolo, la regione Lombardia, le province autonome di Trento e Bolzano e l'ANAS possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma assegnata nel precedente comma (1)"; il comma (4) è sostituito con il seguente: "(4) All'onere di lire 136 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti commi, si provvede, per il 1983, quanto a lire 25 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo", e quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e a lire 46 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo"". Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. - (1) Il secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , è soppresso. (2) Il secondo comma dell'articolo 77 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari "". All'articolo 2: al comma (1), le parole: "che viene per l'occasione integrato di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo" sono sostituite con le seguenti: "la cui dotazione è integrata di lire 150 miliardi nell'anno finanziario medesimo"; dopo il comma (3), sono inseriti i seguenti: "(3.1) Per le aziende di cui al comma (1), che abbiano fruito del disposto di cui all' articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449 , convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656 , il recupero dei contributi sospesi verrà effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985. (3.2) Nelle regioni di cui al comma (1), per le aziende che non rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma (1), i versamenti dei contributi in scadenza nell'anno 1983 sono considerati effettuati nei termini purchè corrisposti entro il 10 gennaio 1984"; dopo il comma (6), è aggiunto il seguente: "(6.1) Ai fini di cui al comma precedente le attestazioni del danno subito, da rilasciarsi secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838 , e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituite da una dichiarazione di responsabilità, ai soli fini della decadenza dei termini, con firma autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nei casi in cui non vengano rilasciate dalle autorità competenti nei termini prefissati dall'ente impositore"; il comma (9) è sostituito con il seguente: "(9) Al maggiore onere di lire 151,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall' articolo 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 ; quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine"". All'articolo 3: al comma (1), dopo le parole "e dell'artigianato" sono inserite le altre: "sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984", e sono aggiunte in fine le parole: "con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiorno"; al comma (3), alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all' articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 , possono essere considerali, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell' articolo 111, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria" ; dopo il comma (6), è inserito il seguente: "(6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase di avvio del piano medesimo". All'articolo 4: al comma (1), le parole: "103 miliardi" sono sostituite con le altre: "195 miliardi"; il comma (3) è sostituito con il seguente: "(3) All'onere di lire 195 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede quanto a lire 103 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977 " e quanto a lire 92 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 ". All'articolo 5, il comma (2) è soppresso.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 546/1983 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 546/1983 rappresenta un intervento straordinario in materia di calamità naturali, contributi agricoli, sospensione versamenti contributivi e agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a dilazioni di pagamento, recupero contributi sospesi, attestazioni di danno e finanziamenti pubblici per il risanamento di settori in crisi come quello bieticolo-saccarifero e per interventi di difesa del suolo.

Normative correlate

Legge 89/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attivi…
Circolare INPS 56/2026
Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Legge 49/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.…
Messaggio INPS 1215/2026
Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’ar…
Legge 42/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei m…
Interpello AdE 146/2021
Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'impos…

Altre normative del 1983

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Omeg… Decreto del Presidente della Repubblica 1299 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Savigliano. Decreto del Presidente della Repubblica 1295 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Chiaravalle. Decreto del Presidente della Repubblica 1296 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in S. Elpidio a Mare. Decreto del Presidente della Repubblica 1298 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Castelvetrano. Decreto del Presidente della Repubblica 1297 Istituzione di un convitto in Venafro, annesso alla scuola coordinata con l'istituto prof… Decreto del Presidente della Repubblica 1292 Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Scuola normale superiore di Pisa. Decreto del Presidente della Repubblica 1284 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. Decreto del Presidente della Repubblica 1261

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026 Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Gi… 99/2026 Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea s… 100/2026
Vedi tutti i Legge →