Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle
imprese che esercitano l'attivita' di esportazione dei prodotti
ortofrutticoli ed agrumari.
Quali sono i limiti massimi di credito previsti dalla Legge 553/1971 per le imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli e agrumari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 553/1971 modifica la precedente normativa del 1959 relativa ai finanziamenti agevolati per le imprese che operano nell'esportazione di prodotti ortofrutticoli (frutta e verdura) e agrumari (agrumi). La norma stabilisce i limiti massimi di prestiti e mutui che possono essere concessi a queste imprese nel contesto di un programma di sostegno al credito. Per i singoli operatori individuali, l'importo massimo non può superare 200 milioni di lire, mentre per le imprese costituite in forma sociale (società) o associate (consorzi, cooperative) il limite viene elevato fino a 400 milioni di lire. Questa differenziazione riflette l'intento di favorire maggiormente le forme organizzative collettive, ritenute più strutturate e affidabili. La norma rappresenta un intervento di politica economica volto a incentivare le esportazioni agricole italiane, settore strategico per l'economia nazionale negli anni Settanta.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 19 luglio 1971, n. 553
Testo normativo
LEGGE n. 553/1971
# LEGGE 19 luglio 1971, n. 553
## Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle
imprese che esercitano l'attivita' di esportazione dei prodotti
ortofrutticoli ed agrumari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico I primi due commi dell' articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703 , vengono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni. Per le imprese in forma sociale od associate il limite può essere elevato fino a lire 400 milioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1971 SARAGAT COLOMBO - GAVA - ZAGARI - NATALI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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La Legge 553/1971 riguarda i crediti agevolati e i finanziamenti per esportatori di prodotti agricoli, disciplinando i limiti di mutui e prestiti nel contesto delle politiche di sostegno all'export. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare i requisiti di accesso al credito agevolato, le forme organizzative idonee (ditta individuale vs. società) e i massimali di finanziamento per imprese ortofrutticole e agrumicole.
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