Legge Non_Fiscale

Legge 557/1977

Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727.

Pubblicato: 23/08/1977 In vigore dal: 08/08/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1977, n. 557

Testo normativo

LEGGE n. 557/1977 # LEGGE 8 agosto 1977, n. 557 ## Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall' articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727 , i dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta legge che abbiano superato i limiti di età previsti all'articolo 2 della legge stessa, nonchè i dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre 1975 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino al 31 marzo 1977. S'intendono, per altro, ammessi all'inquadramento anche tutti quei dipendenti i quali, pur avendo i requisiti sopra esposti, abbiano omesso di presentare domanda di inquadramento o i documenti relativi, ovvero abbiano presentato la domanda o i documenti sotto condizione. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di attività e di quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge, si farà luogo ad una ricostruzione economica di carriera per ciascuno degli interessati, attribuendo, nella qualifica di inquadramento, gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il servizio reso, nelle varie qualifiche, presso le imprese o cooperative appaltatrici. Tale trattamento è esteso, a domanda, al personale già inquadrato in base alla legge 22 dicembre 1975, n. 727 , ancorchè abbia optato per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della stessa legge e purchè rinunci al trattamento pensionistico dell'INPS. Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 557/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1977

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Siracusa. Decreto del Presidente della Repubblica 1273 Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Matera. Decreto del Presidente della Repubblica 1274 Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Roma (XVI… Decreto del Presidente della Repubblica 1272 Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla leg… Decreto del Presidente della Repubblica 1271 Raggruppamento delle materie relative agli indirizzi specializzati per ragioniere perito … Decreto del Presidente della Repubblica 1270