Legge Non_Fiscale

Legge 56/1958

Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria.

Pubblicato: 26/02/1958 In vigore dal: 04/02/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 56

Testo normativo

LEGGE n. 56/1958 # LEGGE 4 febbraio 1958, n. 56 ## Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' art. 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278 , è sostituito dal seguente: "All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria, prevista dal precedente art. 3, un'indennità speciale annua lorda non riversibile nella misura stabilita dall' art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di anni 65, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta. L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1 oppure in quelle di cui al precedente art. 2, nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 . Detta indennità non compete invece agli ufficiali collocati a domanda fuori quadro e fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria nonchè a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo. L'indennità prevista dal presente articolo sostituisce quella stabilita dall' art. 1, primo comma del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 e successive modificazioni".

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