Legge Agevolazioni

Legge 56/1983

Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

Pubblicato: 04/03/1983 In vigore dal: 25/02/1983 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 56/1983 riguardo alla trattenuta dello 0,50% e ai contributi per il credito agevolato al commercio?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 56/1983 fornisce un'interpretazione autentica di due disposizioni della Legge 517/1975 sul credito agevolato al commercio. In primo luogo, chiarisce che la trattenuta dello 0,50% che gli istituti di credito devono operare si applica esclusivamente alle aziende commerciali che sono effettivamente ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia, non a tutte le aziende indistintamente. Questa limitazione è importante perché restringe l'ambito di applicazione della trattenuta solo ai soggetti che hanno i requisiti per accedere al fondo di garanzia. In secondo luogo, la norma specifica che i contributi previsti dalla lettera e) dell'articolo 8 devono essere rapportati alle operazioni che risultano in essere alla fine dell'anno precedente e che siano ammesse a fruire del medesimo fondo centrale di garanzia. Questa interpretazione autentica ha valore vincolante e risolve eventuali ambiguità applicative, garantendo uniformità nell'applicazione della norma da parte degli istituti di credito e delle aziende beneficiarie del credito agevolato.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 febbraio 1983, n. 56

Testo normativo

LEGGE n. 56/1983 # LEGGE 25 febbraio 1983, n. 56 ## Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia. Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1983 PERTINI FANFANI - PANDOLFI - BODRATO - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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La Legge 56/1983 è fondamentale per chi opera nel credito agevolato al commercio, in particolare per comprendere il regime di trattenute e contributi legati al fondo centrale di garanzia. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per chiarire l'applicazione della trattenuta dello 0,50%, i contributi dovuti, l'ammissibilità al fondo di garanzia e la corretta determinazione delle operazioni garantite.

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