Legge Imposte Indirette

Legge 560/1923

Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, e' abolito il monopolio dei fiammiferi ed e' istituita in sua vece una imposta di produzione. (023U0560)

Pubblicato: 27/03/1923 In vigore dal: 11/03/1923 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regio Decreto 560/1923 in materia di fiammiferi e quale imposta sostituisce il precedente monopolio?

Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 560/1923 abolisce il monopolio di vendita dei fiammiferi che era stato istituito nel 1916, liberalizzando il mercato a partire dal 1° giugno 1923. Al posto del monopolio, lo Stato introduce un'imposta di fabbricazione (imposta di produzione) sui fiammiferi, applicata direttamente al momento della loro produzione. L'imposta varia in base al tipo di fiammifero e al confezionamento: per i fiammiferi di cera in scatole da 100 pezzi è fissata a 20 centesimi, mentre per quelli di legno parafinati o solforati le aliquote variano da 10 a 60 centesimi a seconda della confezione (da 30 a 200 pezzi). Questa norma rappresenta un passaggio da un sistema di controllo diretto della produzione e della distribuzione a un sistema di tassazione indiretta sulla fabbricazione. Il decreto prevede inoltre che qualora i condizionamenti (le confezioni) fossero modificati con consenso del Ministero delle Finanze, l'importo dell'imposta dovrebbe essere adeguato di conseguenza. L'aggiornamento del 1938 mostra come nel tempo le aliquote siano state riviste e diversificate ulteriormente in base alle specifiche caratteristiche tecniche dei fiammiferi (tipo di fosforo, colore, dimensioni).

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Riferimento normativo

REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 560

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 560/1923 # REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 560 ## Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, e' abolito il monopolio dei fiammiferi ed e' istituita in sua vece una imposta di produzione. (023U0560) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ; Visto l' art. 2 del D. L. 3 luglio 1921, n. 848 , nella parte riguardante l'abolizione del monopolio di vendita dei fiammiferi istituito col D. L. 31 agosto 1916, n. 1090 , allegato E, e la sua sostituzione con una imposta di fabbricazione; Ritenuto che, a termini dello stesso art. 2, occorre disciplinare con nuovo provvedimento l'applicazione della imposta di fabbricazione e determinarne anche la data di attuazione; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 A decorrere dal 1° giugno 1923 è abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090 , allegato E ed è istituita in sua vece una imposta di fabbricazione sui fiammiferi di cera e di legno (parafinati o solforati) nella misura seguente: Pei fiammiferi di cera: in scatole di 100 fiammiferi ognuna cent. 20 (venti). Pei fiammiferi di legno parafinati: in scatole da 50 fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci); in scatole da 200 fiammiferi ognuna (da camera) cent. 60 (sessanta); in scatole da 30 fiammiferi ognuna (controvento) cent. 40 (quaranta); in scatole da 28 fiammiferi ognuna (minerva) centesimi 15 (quindici). Pei fiammiferi di legno solferati: in buste o astucci da 100 fiammiferi cent. 10 (dieci). ((3)) Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati, col consenso del Ministero delle finanze, sarà variata in corrispondenza la misura della imposta da pagarsi allo Stato. -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il Regio D.L. 24 febbraio 1938, n. 71 , convertito senza modificazioni dalla L. 25 aprile 1938, n. 577 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi per il corrente esercizio finanziario è modificata come appresso per ognuna delle seguenti unità di condizionamento: Scatola di cartone contenente 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2851 a L. 0,2555; Scatola di legno contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1434 a L. 0,1287; Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2876 a L. 0,2584; Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,2875 a L. 0,2583; Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,1785 a L. 0,1544; Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1781 a L. 0,1540; Scatola di cartone contenente 100 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,3108 a L. 0,2453; Scatola di cartone a tabacchiera contenente 50 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,17 a L. 0,1324; Bustine di cartoncino dorato contenente 20 cerini grossetti, con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,076 a L. 0,0581; Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese normale da L. 0,1247 a L. 0,1146; Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese ridotto da L. 0,1258 a L. 0,1158; Bossoli di cartone contenenti 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia di sesquisolfuro di fosforo variamente colorata da L. 0,3617 a L. 0,3293; Bustine di cartoncino contenenti 28 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,1352 a L. 0,1268; Doppia bustina di cartoncino contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,2397, a L. 0,2254; Busta pubblicitaria di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva gigante) da L, 0.1159 a L. 0,0893; Scatola di cartone contenente 200 fiammiferi di legno paraffinato variamente colorato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo (uso camera) da L. 0,5894 a L. 0,5333; Scatola di legno contenente 30 fiammiferi con fosforo amorfo (di sicurezza) tipo controvento normale da L. 0,1469 a L. 0,1253; Scatola di legno contenente 40 fiammiferi « Tizzoncini » controvento con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1955 a L. 0,1692; Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno colorato, controvento, del tipo Minerva, da L. 0,1245 a L. 0,1084; Astuccio contenente un rotolo con 100 fiammiferi di cartone colorato e paraffinato con accensione a strappo da L. 0,4900 a L. 0,4388; Astuccio contenente un rotolo con 200 fiammiferi del tipo sopraindicato da L. 0,9003 a L. 0,7995; Astuccio contenente un rotolo con 300 fiammiferi del tipo sopraindicato da L. 1,3319 a L. 1,1850; Busta, astuccio o gamella di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno solforati con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,1093 a L. 0,0967; Busta di cartoncino contenente 70 fiammiferi di legno Solforato con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,0796 a L. 0,0698".

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Il Regio Decreto 560/1923 disciplina l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, sostituendo il precedente monopolio di vendita con un sistema di tassazione indiretta sulla produzione. Commercialisti e aziende del settore devono considerare l'applicazione dell'imposta di produzione in base alle diverse unità di confezionamento, le variazioni di aliquota autorizzate dal Ministero delle Finanze e gli adeguamenti successivi previsti da decreti legge, come quello del 1938 che ha modificato le misure dell'imposta.

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