Legge Agevolazioni

Legge 561/1951

Provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno.

Pubblicato: 24/07/1951 In vigore dal: 12/07/1951 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali e doganali prevede la Legge 561/1951 per gli stabilimenti industriali nella zona portuale di Livorno?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 561/1951 introduce un pacchetto di incentivi per favorire lo sviluppo industriale della zona portuale di Livorno, rivolto agli imprenditori che costruiscono nuovi stabilimenti entro il 31 dicembre 1955. Le agevolazioni principali sono due: l'esenzione totale dai dazi doganali su tutti i materiali di costruzione, le macchine e gli impianti necessari per la realizzazione dello stabilimento; l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile (predecessore dell'IRPEF) per cinque anni a partire dall'attivazione dello stabilimento, calcolata sui redditi derivanti dall'esercizio dell'attività. La norma si applica anche agli stabilimenti ricostruiti, trasferiti di proprietà, nonché agli ampliamenti e trasformazioni di impianti già esistenti, purché realizzati entro il termine indicato. Per i commercialisti e le aziende dell'epoca, questa legge rappresentava uno strumento importante di pianificazione fiscale, poiché permetteva di ridurre significativamente i costi di avviamento e i carichi tributari nei primi anni di gestione, rendendo più conveniente l'investimento nella zona portuale livornese.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 luglio 1951, n. 561

Testo normativo

LEGGE n. 561/1951 # LEGGE 12 luglio 1951, n. 561 ## Provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Agli stabilimenti industriali che entro il 31 dicembre 1955 saranno costruiti sulle aree della zona industriale di Livorno, non ancora utilizzate, anche se già vendute alla data della presente legge, si applicano: a) l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali di costruzione, per le macchine ed in genere per tutto quanto potrà occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali; b) l'esenzione, per un periodo di cinque anni dalla data di attivazione degli stabilimenti, dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti dall'esercizio degli stabilimenti stessi. Le stesse esenzioni si applicano altresì agli stabili menti industriali che dovessero essere ricostruiti anche se trasferiti di proprietà, nonchè agli ampliamenti e alle trasformazioni degli stabilimenti già esistenti.

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La Legge 561/1951 disciplina le agevolazioni doganali e fiscali per la zona industriale di Livorno, prevedendo esenzioni da dazi doganali e dall'imposta di ricchezza mobile. Consulenti e commercialisti la consultano per comprendere gli incentivi storici alle imprese portuali, le modalità di detassazione dei redditi d'impresa e il regime tributario speciale applicabile agli stabilimenti industriali in aree portuali designate.

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