Legge Redditi_Societa

Legge 566/1995

Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

Pubblicato: 30/12/1995 In vigore dal: 30/12/1995 Documento ufficiale

Quali deduzioni forfetarie sono riconosciute ai gestori di impianti di distribuzione di carburante secondo il DL 566/1995 e per quale periodo si applicano?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 566/1995 introduce una deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per autotrazione. La norma riconosce una riduzione del reddito imponibile calcolata come percentuale dei ricavi lordi, con aliquote decrescenti in base al volume di fatturato: l'1,1% fino a 2 miliardi di lire, lo 0,6% tra 2 e 4 miliardi, e lo 0,4% oltre 4 miliardi. Questa deduzione forfetaria è concepita per compensare gli oneri legati alla ristrutturazione delle reti distributive e le perdite derivanti dalle caratteristiche intrinseche del prodotto (evaporazione, cali di volume). La misura si applica per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 e per i due periodi successivi (quindi fino al 1997), rappresentando un beneficio fiscale temporaneo e circoscritto al settore carburanti. Il costo fiscale della norma è stato stimato in 91 miliardi di lire per il 1996, 52 miliardi per il 1997 e 13 miliardi per il 1998, finanziato mediante il decreto-legge 565/1995.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 566

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 566/1995 # DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 566 ## Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, e del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il reddito di impresa è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria degli oneri connessi alla necessaria ristrutturazione delle reti distributive e delle perdite derivanti dai cali connessi alle caratteristiche del prodotto, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 : a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi. 2. La disposizione del comma 1 si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 e per i due periodi successivi. 3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 91 miliardi per il 1996, in lire 52 miliardi per il 1997 e in lire 13 miliardi per il 1998, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565 .

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La norma riguarda la determinazione del reddito d'impresa per i distributori di carburante, con riferimento all'articolo 53 del TUIR (DPR 917/1986) sui ricavi lordi. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare questa deduzione forfetaria nella dichiarazione dei redditi, considerandola come una riduzione della base imponibile IRPEF o IRES, distinguendo le tre fasce di ricavi per il calcolo corretto della detrazione.

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