Legge
Non_Fiscale
Legge 577/1979
Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 16 novembre 1979, n. 577
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 577/1979
# DECRETO-LEGGE 16 novembre 1979, n. 577
## Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio
1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione,
commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza che i termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192 , per l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati con leggi 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804 , siano ulteriormente prorogati al fine di consentire l'adozione da parte delle amministrazioni regionali delle misure necessarie per la realizzazione delle condizioni previste dalla legge stessa; Atteso che la mancata attivazione, fra tali misure, degli impianti di depurazione, previsti dalla citata legge e necessari per il risanamento sistematico dei molluschi eduli lamellibranchi, impone il blocco dell'attività commerciale nel settore, dando luogo verosimilmente al fenomeno della raccolta e del commercio abusivi dei molluschi; Considerato peraltro che le vigenti disposizioni in materia emanate con decreto ministeriale 14 novembre 1973, ai sensi degli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , ad integrazione della legge 4 luglio 1929, n. 1315 , costituiscono allo stato attuale idonea garanzia a tutela della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi, anche in presenza di particolari e contingenti situazioni epidemiologiche; Considerato altresì che per la scadenza ormai prossima dei detti termini l'esigenza sopra cennata non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta senza ricorrere alla decretazione d'urgenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della sanità; Decreta: Art. 1 I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni, relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192 , già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804 , sono ulteriormente prorogati fino al ((31 dicembre 1980)) . Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 , e successive modificazioni ed integrazioni.
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