Legge
Non_Fiscale
Legge 58/1984
Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa in via Castelvetro, con sovrastante manufatto.
Riferimento normativo
LEGGE 3 aprile 1984, n. 58
Testo normativo
LEGGE n. 58/1984
# LEGGE 3 aprile 1984, n. 58
## Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei
bambini "Vittore Buzzi" di Milano il locale compendio patrimoniale
costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa in via
Castelvetro, con sovrastante manufatto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano, per il prezzo indicato dall'ufficio tecnico erariale competente come congruo all'atto della stipula del relativo contratto e comunque non inferiore a L. 830.000.000, dell'area patrimoniale sita in detta città, in via Castelvetro, della superficie di metri quadrati 3.550 circa, con sovrastante manufatto allo stato rustico, individuata nel nuovo catasto terreni al foglio 261, mappali 293, 294 e 295. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia dichiarata l'estinzione dell'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale della Lombardia 5 aprile 1980, n. 35, la vendita a trattativa privata dell'area patrimoniale indicata nel primo comma del presente articolo si intende autorizzata in favore del comune di Milano, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, ai sensi dell' articolo 13, primo e secondo comma , e dell' articolo 66, primo comma, lettera b) , e sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI - GORIA - DEGAN Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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