Legge Agevolazioni

Legge 584/1960

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, recante agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

Pubblicato: 27/06/1960 In vigore dal: 24/06/1960 Documento ufficiale

Quali agevolazioni temporanee prevede la Legge 584/1960 per lo spirito e l'acquavite di vino, e come sono state modificate rispetto al decreto-legge originario?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 584/1960 converte in legge il decreto-legge 342/1960, introducendo agevolazioni eccezionali e temporanee per i produttori di spirito e acquavite di vino. La normativa si applica ai viticoltori e ai distillatori che operano nel settore vitivinicolo italiano, disciplinando le modalità di acquisto e distillazione del vino. Le principali modifiche rispetto al decreto originario riguardano l'estensione dei termini: i periodi di validità delle agevolazioni vengono prorogati (ad esempio dal 30 giugno al 15 luglio per gli articoli 1 e 2), permettendo ai produttori di beneficiare più a lungo degli abbuoni previsti. La legge introduce anche due nuovi articoli: l'articolo 6-bis consente al Ministro dell'agricoltura di delegare gli acquisti a enti e associazioni agricole, mentre l'articolo 6-ter tutela i viticoltori garantendo loro il diritto di ottenere il pagamento della differenza qualora il prezzo ricevuto sia inferiore a quello stabilito dal decreto, anche se il distillatore ha già ottenuto gli abbuoni, con possibilità di applicare sanzioni fiscali.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 giugno 1960, n. 584

Testo normativo

LEGGE n. 584/1960 # LEGGE 24 giugno 1960, n. 584 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, recante agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni: all'articolo 1, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio"; all'articolo 2, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio"; all'articolo 3, le parole: "al 1 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 giugno"; all'articolo 4, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio"; all'articolo 5, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio"; all'articolo 6, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio". Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 6-bis. - Qualora particolari esigenze lo richiedano il Ministro per l'agricoltura e le foreste - con proprio decreto - può disporre che gli acquisti di cui ai precedenti articoli 3 e 6 siano effettuati per il tramite di enti e di associazioni agricole all'uopo indicati". "Art. 6-ter. - Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge - anche contro le risultanze scritte che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto è stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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