Legge Non_Fiscale

Legge 586/1904

Che approva il passaggio del porto di Pesaro dalla 3ª alla 2ª classe della II categoria. (004U0586)

Pubblicato: 12/11/1904 In vigore dal: 25/08/1904 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 25 agosto 1904, n. 586

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 586/1904 # REGIO DECRETO 25 agosto 1904, n. 586 ## Che approva il passaggio del porto di Pesaro dalla 3ª alla 2ª classe della II categoria. (004U0586) Art. 1 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 7 agosto 1887, n. 6053 , in forza del quale il porto-canale di Pesaro fu inscritto nella 3ª classe della 2ª categoria, agli effetti della legge 2 aprile 1885, n. 3095 , testo unico (serie 3ª); Vista la istanza 5 settembre 1901, con la quale la Deputazione Provinciale di Pesaro chiese che quel porto, attualmente inscritto nella classe 3ª della 2ª categoria, fosse passato alla classe 2ª della categoria medesima; Considerato che la quantità delle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Pesaro, durante gli anni 1901, 1902, 1903, ammontò rispettivamente a tonnellate 29,241, 32,012 e 37,973, superando quindi la quantità voluta dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, per la classificazione nella 2ª classe, 2ª categoria dei porti marittimi; e che il porto in questione ha anche l'altro requisito prescritto dallo stesso articolo di legge, e cioè d' interessare almeno una provincia; Sentiti il Consiglio provinciale di Pesaro e il Consiglio dei comuni interessati; Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio del Commercio, del Consiglio Superiore di Marina e del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato, con decorrenza dal 1° luglio 1905, il passaggio del porto di Pesaro dalla 3ª, alla 2ª classe della seconda categoria, fermo rimanendo l'elenco degli enti interessati, approvato col R. decreto 7 agosto 1887, n 5053 , per quanto riguarda il numero degli enti medesimi e la ragione delle quote di contributo a carico di essi rispettivamente poste. ((1)) Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 25 agosto 1904. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Regio Decreto 20 giugno 1909, n. 512 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A parziale modifica del R. decreto 25 agosto 1904, n. 586 , la ragione delle quote di contributo degli enti interessati al porto di Pesaro è fissata come dal prospetto 25 gennaio 1899, approvato col precitato R. decreto 13 giugno 1901, n. 362 , fermo restando, per quanto riguarda il numero degli enti stessi, l'elenco di cui al R. decreto 7 agosto 1887, n. 5053 ".

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