Legge

Legge 59/2025

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. (25G00063)

Pubblicato: 29/04/2025 In vigore dal: 15/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Legge 59/2025 e come definisce gli "abiti storici"?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 59/2025 riconosce e promuove la cultura degli abiti storici come componente del patrimonio nazionale, includendo quelli utilizzati in rievocazioni storiche, eventi folcloristici, esibizioni di sbandieratori, danze popolari e rappresentazioni presepiali. La norma si applica a tutte le manifestazioni che celebrano tradizioni documentate e l'eredità culturale italiana, considerandole fattori di sviluppo culturale, sociale ed economico. Per "abiti storici" la legge intende specificamente gli abiti le cui fogge rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché quelli che esprimono il patrimonio nazionale culturale e artistico secondo gli articoli 9 e 33 della Costituzione. La legge riconosce il valore di queste manifestazioni nel valorizzare il turismo culturale nazionale ed estero, creando opportunità di sviluppo economico attraverso la promozione delle tradizioni popolari e del patrimonio demoetnoantropologico immateriale.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 aprile 2025, n. 59

Testo normativo

LEGGE n. 59/2025 # LEGGE 15 aprile 2025, n. 59 ## Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. (25G00063) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali 1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche utilizzati in occasione di eventi e di rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonchè delle rievocazioni presepiali, come rappresentazioni viventi della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari. 2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate nonchè gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione. 3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 : «Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.». «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.».

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