Quali sono i requisiti e le condizioni per accedere ai mutui agevolati previsti dalla Legge 590/1965 per l'acquisto di fondi rustici?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 590/1965 rappresenta uno strumento storico di politica agraria finalizzato a favorire l'accesso alla proprietà coltivatrice per i lavoratori agricoli. La norma si applica a mezzadri, coloni parziari, affittuari, enfiteuti e altri lavoratori manuali della terra, sia singoli che associati in cooperative, consentendo loro di ottenere mutui quarantennali al tasso agevolato dell'1% annuo per acquistare fondi rustici. Il requisito fondamentale è che il nucleo familiare del coltivatore acquirente disponga di una capacità lavorativa non inferiore a un terzo di quella necessaria per la normale coltivazione del fondo, valutata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alla situazione ambientale concreta. La legge prevede inoltre che il fondo sia idoneo a costituire un'azienda con caratteristiche di impresa familiare efficiente sotto il profilo tecnico ed economico. Anche i proprietari coltivatori diretti con capacità lavorativa familiare superiore a un terzo del fabbisogno possono accedere ai medesimi mutui, purché singoli o associati in cooperative.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 maggio 1965, n. 590
Testo normativo
LEGGE n. 590/1965
# LEGGE 26 maggio 1965, n. 590
## Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonchè agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto - effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la, cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico. I mutui di cui al primo comma possono essere altresì concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacità lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo.
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La Legge 590/1965 disciplina i mutui agevolati per l'acquisto di fondi rustici, rappresentando un intervento di politica agricola basato su requisiti di capacità lavorativa familiare e valutazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a finanziamenti agevolati, costituzione di aziende familiari agricole, enfiteusi e diritti reali agrari, nonché per verificare l'accesso a benefici per proprietari coltivatori diretti e cooperative agricole.
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