Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, applicati in base al reddito soggetto alle imposte erariali.
Cosa stabilisce la Legge 595/1954 riguardo all'iscrizione a ruolo delle imposte basate sul reddito?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 595/1954 disciplina le modalità di iscrizione nei ruoli delle imposte, sovrimposte e contributi che si applicano in base al reddito soggetto a tassazione erariale. La norma si applica a partire dai ruoli principali dell'esercizio finanziario 1952-53 e riguarda tutti gli enti impositori che devono riscuotere tributi. In pratica, l'importo da iscrivere a ruolo deve corrispondere a quello risultante dal bilancio dell'ente impositore per l'anno di formazione dei ruoli, previa approvazione da parte degli organi di tutela competenti. Per quanto riguarda la quota riferibile al secondo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione ha carattere provvisorio e può essere successivamente rettificata (conguagliata) sulla base dei dati definitivi del bilancio dell'anno successivo, garantendo così una maggiore corrispondenza tra imposte iscritte e imposte effettivamente dovute.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 luglio 1954, n. 595
Testo normativo
LEGGE n. 595/1954
# LEGGE 24 luglio 1954, n. 595
## Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e
contributi di qualsiasi specie, applicati in base al reddito soggetto
alle imposte erariali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, indicati nell' art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942 , sono, a partire dai ruoli principali dell'esercizio finanziario 1952,53, iscritti nei ruoli medesimi per un ammontare corrispondente a quello risultante dal bilancio dell'ente impositore per l'anno di formazione dei ruoli predetti, approvato dai competenti organi di tutela. Per la quota riferibile ai secondo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione ha carattere provvisorio ed è suscettibile di conguaglio sulla base dell'ammontare delle imposte, sovrimposte e contributi risultanti dal bilancio dell'ente impositore per l'anno successivo a quello di formazione dei ruoli, approvato dai competenti organi di tutela.
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La Legge 595/1954 è il riferimento normativo per l'iscrizione a ruolo delle imposte sul reddito, sovrimposte e contributi erariali, disciplinando le procedure di bilancio dell'ente impositore e i meccanismi di conguaglio. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per comprendere le modalità di formazione dei ruoli, l'approvazione da parte degli organi di tutela e il trattamento provvisorio delle quote riferibili al secondo semestre dell'esercizio finanziario.
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