Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
Cosa stabilisce la Legge 596/1994 in materia di finanza locale e quali sono gli effetti della conversione del decreto-legge 515/1994?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 596/1994 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, che conteneva provvedimenti urgenti per la finanza locale nell'anno 1994. La norma si applica agli enti locali e alle loro amministrazioni finanziarie, interessando sindaci, assessori, dirigenti e responsabili della gestione contabile dei comuni, province e altre amministrazioni territoriali. In pratica, la legge rende definitivi gli effetti dei provvedimenti d'urgenza già adottati dal Governo, mantenendo validi gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge precedenti (131/1994, 253/1994 e 410/1994), con alcune esclusioni specifiche. Aspetto rilevante per i professionisti è la proroga al 28 febbraio 1995 del termine per l'emanazione di decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, con possibilità di disposizioni correttive fino al 31 dicembre 1995, secondo i principi della legge 421/1992.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 ottobre 1994, n. 596
Testo normativo
LEGGE n. 596/1994
# LEGGE 28 ottobre 1994, n. 596
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di
finanza locale per l'anno 1994.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 , recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131 , ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410. 3. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , è prorogato al 28 febbraio 1995. 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995; 5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARONI, Ministro dell'interno DINI, Ministro del tesoro TREMONTI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 , è stato pubblicato nel supplemento ordinario n.122 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55. Detto testo sarà ripubblicato, corredato dei prospetti allegati e delle relative note, in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 22 novembre 1994.
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La Legge 596/1994 è il riferimento normativo per la conversione di decreti-legge in materia di finanza locale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e gestione del bilancio municipale. Commercialisti e consulenti che operano con amministrazioni pubbliche la consultano per comprendere i termini di riordino contabile, i decreti legislativi delegati e la disciplina dei rapporti giuridici sorti da provvedimenti d'urgenza.
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