Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957.
LEGGE n. 598/1966
# LEGGE 1 luglio 1966, n. 598
## Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da
prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per
permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di
esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia
d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di
Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954,
firmata a Parigi il 14 dicembre 1957.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954.
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