Quali sono le condizioni e i limiti per il prolungamento del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del Mezzogiorno secondo la Legge 60/1983?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 60/1983 interviene a favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno che si trovano in situazioni di crisi occupazionale. La norma consente di prolungare ulteriormente il trattamento di integrazione salariale (già disciplinato da precedenti decreti-legge) fino a un massimo di dodici mesi aggiuntivi. Questo prolungamento è possibile in due ipotesi: quando siano programmati e finanziati lavori pubblici con appalto previsto entro i dodici mesi, oppure quando siano attivate attività produttive. In entrambi i casi è necessario che sussistano concrete possibilità di rioccupazione dei lavoratori sospesi. L'accertamento delle condizioni richieste è affidato al Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i provvedimenti necessari mediante decreti trimestrali. Si tratta di una misura di sostegno al reddito finalizzata a gestire temporaneamente le crisi occupazionali in attesa della riattivazione dell'occupazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 marzo 1983, n. 60
Testo normativo
LEGGE n. 60/1983
# LEGGE 10 marzo 1983, n. 60
## Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende
operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale. Il trattamento di integrazione salariale previsto dall' articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 , convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36 , dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159 , convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221 , può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attività produttive, semprechè in entrambe le ipotesi sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.
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La Legge 60/1983 riguarda il trattamento di integrazione salariale, la cassa integrazione guadagni e le politiche di sostegno occupazionale nel Mezzogiorno. Consulenti del lavoro e aziende operanti in aree in crisi occupazionale devono conoscere i criteri di accesso, i limiti temporali e il ruolo del CIPI nella gestione delle sospensioni dal lavoro e della rioccupazione dei lavoratori.
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