Legge Non_Fiscale

Legge 600/1957

Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano.

Pubblicato: 30/07/1957 In vigore dal: 09/07/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 9 luglio 1957, n. 600

Testo normativo

LEGGE n. 600/1957 # LEGGE 9 luglio 1957, n. 600 ## Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862 , dalla legge 9 agosto 1954, n. 639 , e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni. (1) ((2)) La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti: esercizio 1956-57 . . . . . . . . . . . L. 10.000 milioni " 1957-58 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni " 1958-59 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni " 1959-60 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni " 1960-61 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni " 1961-62 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni " 1962-63 . . . . . . . . . . . " 30.000 milioni --------------- Totale . . . L. 199.750 milioni --------------- Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 639 , è tratto anche dai fondi stanziati dalla presente legge. ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all' articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600 ." ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 maggio 1964, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all' articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600 ."

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