Legge Procedimenti

Legge 601/1957

Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422.

Pubblicato: 30/07/1957 In vigore dal: 09/07/1957 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 601/1957 riguardo ai contratti di affitto di fondi rustici in Campania e alla perequazione dei canoni?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 601/1957 è una norma interpretativa della Legge 1422/1956 che disciplina specificamente i contratti di affitto di terreni agricoli (fondi rustici) nelle Province della Campania. Si applica ai contratti già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, in cui i canoni di affitto erano stati ridotti del 30% secondo quanto previsto dalla legge precedente. La norma stabilisce un divieto assoluto: non è possibile ricorrere alla perequazione (adeguamento) del canone di affitto, indipendentemente dal tipo di coltivazione praticata sul fondo. Questo significa che i proprietari non potevano chiedere l'aumento del canone anche se le condizioni economiche o le colture fossero cambiate. La disposizione rappresenta una protezione per gli affittuari campani, bloccando qualsiasi meccanismo di rivalutazione del canone durante la vigenza del contratto, a prescindere dalle circostanze successive.

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Riferimento normativo

LEGGE 9 luglio 1957, n. 601

Testo normativo

LEGGE n. 601/1957 # LEGGE 9 luglio 1957, n. 601 ## Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Nei contratti di affitto di fondi rustici delle Province della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 , non è ammesso il ricorso di perequazione del canone previsto dall' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277 , e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione del fondo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - COLOMBO - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 601/1957 riguarda la disciplina dei contratti agrari, la perequazione dei canoni di affitto, i fondi rustici e la protezione degli affittuari agricoli in Campania. È rilevante per chi opera nel settore agricolo e immobiliare rurale, in particolare per consulenti che gestiscono controversie su contratti di affitto di terreni e per la valutazione dei diritti e degli obblighi delle parti nei rapporti di locazione fondiaria.

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