Quali agevolazioni tributarie prevede la Legge 604/1954 per la formazione della piccola proprietà contadina?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 604/1954 introduce agevolazioni fiscali significative per favorire la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, riducendo drasticamente il carico tributario su determinate operazioni immobiliari. Gli atti beneficiati includono compravendite, permute, concessioni di enfiteusi, affitti con cessione parziale del fondo e acquisizioni separate di usufrutto e nuda proprietà tra coniugi o genitori e figli. Le agevolazioni consistono nell'esenzione dall'imposta di bollo, nella riduzione dell'imposta di registro a un decimo dell'importo ordinario e nell'imposta ipotecaria fissa di 500 lire, applicabili quando ricorrono i requisiti stabiliti dall'articolo 2 della legge. La normativa si estende anche all'acquisto di case rustiche non situate sul fondo, purché acquisite contestualmente agli atti principali per l'abitazione dell'acquirente e della sua famiglia. Un aspetto rilevante è l'aggiornamento del 1971, che ha esteso le agevolazioni anche ai contratti di trasferimento della proprietà con costituzione di vitalizio a favore del venditore, ampliando così le modalità di acquisizione agevolata della piccola proprietà contadina.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 agosto 1954, n. 604
Testo normativo
LEGGE n. 604/1954
# LEGGE 6 agosto 1954, n. 604
## Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a
favore della piccola proprieta' contadina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2: 1) atti di compravendita; 2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina; 3) atti di concessione di enfiteusi di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonchè gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata; 4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante; 5) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprietà; 6) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario, acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà. Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO(7) La L. 3 novembre 1971, n. 1059 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "tra gli atti di compravendita indicati nell' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprietà con la costituzione di vitalizio a favore del venditore".
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La Legge 604/1954 è il riferimento normativo per le agevolazioni tributarie su imposta di bollo, imposta di registro e imposta ipotecaria relative alla piccola proprietà contadina. Commercialisti e notai la consultano per operazioni di compravendita immobiliare, enfiteusi, permute e costituzione di usufrutto, nonché per verificare i requisiti di applicabilità delle riduzioni fiscali su atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso.
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